La Regione Piemonte ha emesso il Decreto n. 34 in vigore
da oggi, 22 marzo, che detta “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la proroga dei termini fino
al 3 aprile.
In attesa di conoscere i dettagli del nuovo
Decreto del Presidente del Consiglio, annunciato in TV nella tarda serata di
ieri e che dovrebbe essere divulgato in giornata, si allega alla presente
notizia il testo completo del Decreto Regionale e si sintetizzano di seguito le
principali novità rispetto alle restrizioni già operanti con Decreti ed
Ordinanze emesse in precedenza.
- vietato effettuare spostamenti verso le seconde
case (punto 1);
- vietati assembramenti con più di due persone in tutti
i luoghi pubblici, mantenendo comunque le distanze minime interpersonali di sicurezza
(punto 2);
- le strutture sanitarie (nel nostro caso, la Residenza “Maero”)
devono rilevare la temperatura corporea degli operatori prima dell’inizio di
ogni turno di lavoro (punto 4);
- sospesa l’attività degli uffici comunali, fatta
salva l’erogazione dei servizi essenziali (nel nostro caso, abbiamo individuato
come tali, la polizia locale e l’ufficio anagrafe) (punto 6);
- limitato l’accesso alle attività commerciali ad un
solo componente del nucleo famigliare (punto 8);
- raccomandata la rilevazione sistematica della
temperatura per l’accesso dei clienti ai supermercati e le farmacie, nonché ai
dipendenti dei luoghi di lavori aperti (punto 13);
- sospese le attività artigianali di servizio, con
alcune eccezioni (che saranno probabilmente meglio chiarite dal nuovo DCPM
atteso in giornata) (punto 14);
- restano garantiti i servizi bancari, finanziari e
assicurativi, con modalità di lavoro su appuntamento (punto 15);
- sono chiusi gli studi professionali, con esclusione
degli studi medici e sanitari (punto 19);
- è disposto il fermo delle attività dei cantieri
(punto 20);
- sono chiuse tutte le attività ricettive, con
conseguente sospensione dell’accoglienza degli ospiti (punto 21).
- Vietato l’accesso ai parchi e giardini pubblici.
(punto 22)
- Il divieto di svolgere all’aperto attività ludica
o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motorie svolte, anche singolarmente se
non nei pressi delle proprie abitazioni. (punto 22)
- Nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le
necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle
immediate vicinanze della residenza o domicilio (punto 22)